Etichette alimentari: Gli allergeni in etichetta, cosa dice L’allegato II del Reg. 1169/11

Nel campo delle etichette alimentari, l’obbligo di inserire gli allergeni in etichetta ha suscitato parecchie tensioni tra gli operatori, prima non era chiaro cosa andasse scritto, poi non era chiaro come andasse scritto ( lo tratteremo in un nuovo post), ora che si è stabilizzato un po’ tutto arrivano le tabelle nutrizionali…

 

Ci vorrà ancora tempo per metter tutti d’accordo e stabilizzare al situazione, noi intanto cerchiamo di dare il nostro contributo fornendo informazioni prese direttamente dal testo della norma.

 

L’articolo 9 del Reg. 1169/11 fornisce l’elenco delle indicazioni obbligatorie in etichetta (leggi il nostro articolo )

La lettera C) del paragrafo 1 cita:  qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito anche se in forma alterata.

E cosa vuol dire ?

Vuol dire che in etichetta vanno messi obbligatoriamente tutti gli ingredienti o coadiuvanti tecnologici  citati nell’allegato II del regolamento inclusi i derivati di uno di quei prodotti  e che sono presenti nel prodotto finito anche in forma alterata.

Praticamente se usiamo un ingrediente e per processo di lavorazione esso viene trasformato, il fatto stesso di essere trasformato non ci solleva dall’obbligo di evidenziarlo in etichetta.

 

Cosa dice l’allegato II ?

Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze:

  1. 1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
    a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);
    b) maltodestrine a base di grano (1);
    c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
    d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
  2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
  3. Uova e prodotti a base di uova.
  4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
    a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
    b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
  5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
  6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
    • a)  olio e grasso di soia raffinato (1);
    • b)  tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
    • c)  oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
    • d)  estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
  7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
    a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
    b) lattiolo.
  8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
  9. Sedano e prodotti a base di sedano.
  10. Senape e prodotti a base di senape.
  11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
  12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
  13. Lupini e prodotti a base di lupini.
  14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

(1) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.

( Fonte: Gassetta ufficiale , Regolamento (UE)1169/2011 del parlamento europeo del consiglio

 

 

Questi son quelli ufficialmente richiesti dal Regolamento .

 

 

Normalmente ci interessiamo di tutti gli aspetti del mondo dell’etichettatura e cerchiamo di fornire ai nostri clienti tutto il supporto necessario per poter lavorare al meglio.

 

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