Etichette alimentari: Alimenti esclusi dall’obbligo di dichiarazione nutrizionale REG.UE 1169/11

Forniamo stampanti per etichette da tantissimi anni, e , uno dei problemi che è emerso in questi ultimi anni è quello di far stare tutte le informazioni in etichetta. Con i nuovi regolamenti le informazioni son sempre maggiori e lo spazio in etichetta è sempre meno, o si ingrandiscono le etichette o si rimpiccioliscono i testi, rischiando però di essere fuori norma e di non avere una qualità di stampa adeguata. Abbiamo anche stampanti per etichette ad alta risoluzione e i nostri modelli possono essere portati a risoluzioni maggiori semplicemente sostituendo la testina di stampa.

Il regolamento ci dice che in alcuni casi non è necessaria tabella nutrizionale in etichetta:

Vediamo  quali sono gli alimenti per i quali non è obbligatorio apporre la dichiarazione nutrizionale in etichetta: 

in realtà non moltissimi, ma il Regolamento ci da la risposta con l’allegato V che riporto testualmente.

  1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
  2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
  3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
  4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
  5. il sale e i succedanei del sale;
  6. gli edulcoranti da tavola;
  7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (1), i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
  8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
  9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
  10. gli aromi;
  11. gli additivi alimentari;
  12. i coadiuvanti tecnologici;
  13. gli enzimi alimentari;
  14. la gelatina;
  15. i composti di gelificazione per marmellate;
  16. i lieviti;
  17. le gomme da masticare;
  18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2;
  19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.

Diciamo che per molti ingredienti della lista è abbastanza naturale che non sia obbligatoria la tabella nutrizionale ma sono invece molto importanti il punto 18 e il 19. Soprattutto il 18 prevede l’esenzione per scatole di dimensioni molto piccole. Ok per le strutture locali che vendono al  dettaglio, impacchettano e forniscono direttamente al cliente finale, ma come le ” quantifichiamo ” le piccole quantità di un fabbricante? Per maggiori informazioni parlane con il tuo consulente, o chiedi a noi , ti metteremo in contatto con un professionista in grado di seguirti .

QUI l’articolo che indica invece gli elementi obbligatori secondo L’art. 9 del regolamento.

Ciao, sono Federico Di Maggio e da oltre 30 anni mi occupo di confezionamento ed etichettatura professionali. Puoi chiamarmi al 339 4253206 oppure scrivimi una mail a federico@multipack.it

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